editoria, coesistenza nell'oggetto sociale delle attività editoriali e di giornalismo


 

L. 05.08.1981, n.416, modificata da

dall'art. 2, L. 07.03.2001, n. 62 

 

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonchè le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime.

 

 


 

Not. Monica Paggi, mpaggi@notariato.it

Not. Giorgio Perrotta, gperrotta.4@notariato.it

 

E’ ammissibile la coesistenza, nell'oggetto sociale, delle attività editoriali (non quotidiani - attività riservata) e delle attività di giornalismo?

Ritenete che, dopo il varo della nuova legge sull'editoria, la pubblicazione di quotidiani, su carta, via internet e quant'altro debba ancora essere oggetto esclusivo ?

 

 


 

Not. Giuseppe Pappalardo, gpappalardo@notariato.it

Not. Roberto de Falco, rdefalco@notariato.it

Not. Cristiano Casalini, ccasalini@notariato.it

 

Ad una prima lettura non sembrerebbe più necessaria l'esclusione della pubblicazione di quotidiani.

 

Il testo originario dell'art. 1, L. 416/1981 (l'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società... sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività...)  differisce così da quello risultante dopo la modifica apportatavi dall'art. 2, L. 07.03.2001, n. 62 (l'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società... il cui oggetto comprenda...).

 

 


 

Not. Paolo Piccoli, ppiccoli@notariato.it

 

La legge 05.08.1981, n.416 sulla disciplina di imprese editrici di quotidiani e periodici prevede che la pubblicazione di quotidiani sia compatibile solo con attività editoriali.

 

Se oltre ad attività editoriali la società ha anche altre attività, è necessario dire "con esclusione di giornali quotidiani".